Giovedì 18 Aprile 2024
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Chi paga in caso di incidente con responsabile che scappa - Fondo Garanzia per le vittime della strada

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Se vi capita di incappare in un incidente ed il responsabile scappa potete provare a fare una richiesta al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nato il 12 giugno 1971, gestito e controllato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Consap, con l'ausilio di un comitato. Il loro fine è quello di provvedere ad un risarcimento alle Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n.209 del 07/09/2005, con richiesta che si differenzia a seconda del sinistro autostradale in cui siete rimasti coinvolti: 
1) veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona;
2) veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
3) veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
4) veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che modifica l'art. 283 D.lgs n. 209/2005, provvederà al risarcimento del danno nei unicamente nei seguenti casi:

a) sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
b) sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

 La procedura da seguire per richiedere il risarcimento si differenzia in funzione della tipologia di sinistro:

1) sinistro causato da un veicolo non identificato, non assicurato, in circolazione contro la volonta del proprietario, causato da veicolo spedito in Italia da Stato Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuto nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni o causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, dovete utilizzare il modulo che scaricate cliccando qui ed inviarto all'Impresa Designata competente per territorio e alla Consap Spa nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
2) sinistro causato da veicoli assicurati con Imprese poste o successivamente in l.c.a. (liquidazione coatta amministrativa) che potete trovare cliccando qui, dovete utilizzare il modulo che scaricate cliccando qui;
3) sinistro causato da veicoli assicurati con imprese in l.c.a. con liquidazione a cura del Commissario Liquidatore dell'Impresa in liquidazione coatta (art. 293 del Codice delle Assicurazioni Private). In questo caso la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente nei confronti del Commissario Liquidatore e l'eventuale azione giudiziaria deve essere esercitata nei confronti della Procedura. L'elenco aggiornato delle Compagnie autorizzate a liquidare i sinistri e gli indirizzi del Commissario liquidatore potete trovarlo clicca qui, dovete utilizzare il modulo che scaricate cliccando qui.

Come per le assicurazioni RC (Responsabilità Civile) prevede dei Massimali che, sempre nel rispetto dei casi indicati nell'articolo, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro; precedentemente, a far data dall'11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro) cfr. art. 128 del D.lgs. n. 209/2005 così come modificato dal D.lgs. n.128/2007. PSe volete consultare i massimali previsti a norma di legge potete clicca qui.

In sostanza, per richiedere la liquidazione dei datti dovete inoltrare la pratica (utilizzando i previsti moduli sopra indicati) all'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro che provvederà alla liquidazione dei danni e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria. Solamente nel caso indicato al precedente punto 3) dovrete inviare la richiesta al Commissario Liquidatore e l'eventuale azione giudiziaria dovrà essere esercitata sempre nei confronti.
Se volete consultare il provvedimento dell'Isvap, ora Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), potete cliccare qui

NB Tutte le informazioni contenute nel presente articolo si basano su dati forniti dalla consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA) alla quale riportano i collegamenti ipertestuali e dove potrete trovare maggiori approfondimenti sull'argomento.
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